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Consigli per la raccolta dei funghi

1. Documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie abilità fisiche e psichiche;

2. Comunicare i propri spostamenti prima di intraprendere l'escursione; 

3. Evitare di inoltrarsi da soli nel bosco, la presenza di un compagno è garanzia di un primo soccorso;

4. Consultare, prima della partenza, i bollettini meteorologici e osservare costantemente sul posto l'evoluzione delle condizioni atmosferiche. In caso di mal tempo non sostare in prossimità di alberi, pietre ed oggetti acuminati perché potrebbero attirare fulmini;

5. Scegliere l'abbigliamento e l'attrezzatura adatta all'impegno e alla lunghezza dell'escursione: si consigliano calzature da trekking, cellulare, torcia e coltello;

6. Se non si è certi della commestibilità del proprio raccolto, effettuare un controllo presso gli Ispettorati Micologici o l'Azienda Sanitaria Locale;

7. Il raccolto giornaliero non deve superare i tre kg per persona;

8. Non utilizzare rastrelli o uncini che possano danneggiare il micelio;

9. Pulire immediatamente il fungo dai residui di rami, foglie e terriccio per garantire la sua integrità, ma mantenendo integri i caratteri per la determinazione;

10. I funghi raccolti devono essere trasportati in contenitori rigidi ed areati. L'utilizzo di sacchetti di plastica non permette la diffusione delle spore fungine nel bosco e causa il deterioramento del prodotto;

11. In caso di necessità contattare il 1515, numero di Emergenza Ambientale del Corpo Forestale dello Stato. 

La raccolta e la commercializzazione dei funghi è disciplinata da leggi nazionali, regionali o dai regolamenti locali che indicano le specie, le dimensioni, e il quantitativo massimo di funghi che si possono raccogliere, oltre al calendario dei giorni in cui questa attività è consentita. Tali norme vietano inoltre la raccolta dei funghi nelle aree protette, quali riserve naturali e parchi nazionali, e la raccolta nelle ore notturne, sia per salvaguardia dei funghi stessi, sia per motivi di sicurezza. 

Ogni violazione delle norme comporta la confisca dei funghi raccolti e l'applicazione di sanzioni di tipo amministrativo che variano a seconda dell'illecito commesso. 

La raccolta dei funghi è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Pertanto, chi ama la natura ed andar per boschi a cercare funghi dovrebbe assumere un comportamento adeguato e rispettoso, evitando di sconvolgerne gli equilibri con comportamenti inopportuni. Non è raro infatti trovare funghi danneggiati a calci o bastonate, oppure gettati via dopo essere stati raccolti, a seguito di dubbi o ripensamenti circa la loro commestibilità.

RACCOLTA DEI FUNGHI NEL VENETO Disposizioni generali

/opuscolo-raccolta-funghi-vers-140812.pdf

Titolo per la raccolta

Per la raccolta dei funghi spontanei è necessaria:

  1. la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto
  2. un documento di identità in corso di validità.

Gli enti competenti al rilascio della ricevuta sono:

  • le Unioni montane (anche per i comuni parzialmente montani)
  • gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
  • gli enti gestori dei parchi
  • il presidente della Regola per i territori regolieri
  • le province per la restante parte del territorio regionale

Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

Limiti di raccolta

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non piů di Kg. 1 delle seguenti specie:

  1. Agrocybe aegerita (Pioppini)
  2. Amanita caesarea (Ovoli). È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. 
  3. Boletus gruppo edulis (Porcini)
  4. Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
  5. Cantharellus cibarius (Finferlo, gallinaccio)
  6. Cantharellus lutescens (Finferla)
  7. Clitopilus prunulus (Prugnolo)
  8. Clitocybe geotropa
  9. Craterellus cornucopioides (Trombetta da morto)
  10. Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo)
  11. Morchella tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
  12. Polyporus pes-caprae
  13. Tricholoma gruppo terreum (morette)
  14. Russula virescens (verdone)

Modalità di raccolta

La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, consentita da un'ora prima della levata del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.

E' vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti).

Giornate di raccolta

Le giornate di raccolta dei funghi sono generalmente martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali, fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli enti preposti.

Per chi non è necessario il titolo di raccolta

  •   i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari
  •   i regolieri
  •   gli aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi.

Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione. 

Sanzioni amministrative

  • da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
  • da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
  • euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
  • euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie Armillaria mellea (chiodini);
  • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni:
    • la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie;

    • per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza;

    • è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;

  • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modilità di raccolta.

Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 23/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.